Art.56 - Principi generale di cooperazione
1. Il Comune di Reggello promuove lo sviluppo economico sociale e civile della comunità locale e provvede alla gestione di servizi anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
2. Può dar vita altresì a forme di consultazione e coordinamento politico e programmatico con altri enti locali.
3. Per dare attuazione alle finalità di cui ai commi precedenti il Comune si avvale anche degli altri istituti previsti dal Capo VIII della legge 142/90.
Art.57 - Convenzioni
1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.
Art.58 - Consorzi
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.
Art.59 - Accordi di programma
1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Reggello abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
a) i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
b) la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.