Partecipazione e Diritto di Accesso

CAPO I - Istituti di partecipazione - Art.60 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato


1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11.08.91 n. 266.
3. Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.


Art.61 - Albo delle associazioni


1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni, del volontariato e delle PRO LOCO.
2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.
3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle PRO LOCO, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge 241/90.

 
Art.62 - Consulte e Forum


1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte e forum, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

 
Art.63 - Consigli di partecipazione


1. Considerata la particolare conformazione del territorio comunale e avuto riguardo alle esperienze di decentramento sperimentate, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, anche mediante la costituzione di Consigli di partecipazione per ciascuna delle frazioni elencate all'art. 4, con possibilità anche di un accorpamento degli stessi.
2. Il regolamento stabilisce il numero dei consigli da istituire, il loro coordinamento, le materie nelle quali si esplica la loro attività, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le modalità per l'esercizio dei poteri e delle funzioni.

 

Art.64 - Petizioni

 

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

 

Art.65 - Istanze


1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

 
Art.66 - Proposte


1. I cittadini, e i Consigli di partecipazione, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
2. La proposta, salvo sia presentata da un Consiglio di partecipazione, deve essere sottoscritta da almeno 600 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
3. L'ammissibilità delle proposte è demandata alla valutazione della conferenza dei capigruppo, se trattasi di materie che riguardano il Consiglio Comunale, oppure al Sindaco se riferita ad argomenti di competenza della Giunta.
4. Il Sindaco è tenuto a iscrivere la proposta all'o.d.g. del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.

 

Art.67 - Referendum Consultivo

 

1. E' ammesso referendum consultivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune non inferiore al 12%.
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
a) Statuto e i regolamenti Comunali;
b) Bilancio e tributi;
c) Nomine.
4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e coinciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.
6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

 

Art.68 - Effetti del referendum


1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.
3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. In caso di referendum abrogativo entro i 10 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, il Sindaco, in caso di accoglimento del quesito referendario, dispone per l'abrogazione dei relativi atti amministrativi sottoposti a referendum.

 

CAPO II - Diritto di accesso e di partecipazione - Art.69 - Principi generali


1. Il Comune di Reggello attribuisce particolare rilevanza all'informazione da rendere ai cittadini, sia relativamente ai propri servizi che a quelli erogati da altri livelli istituzionali.
2. Cura pertanto la periodica redazione di pubblicazioni e opuscoli per fornire informazioni circa il funzionamento dei servizi e le condizioni e i requisiti necessari per accedervi.
3. Promuove iniziative editoriali che valorizzino l'arte, la cultura e l'economia del territorio e che diano conto degli atti di maggior rilievo ed interesse per i cittadini approvati dal Consiglio e dalla Giunta Municipale.

 
Art.70 - Pubblicità degli atti


1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.
4. Presso l'ufficio segreteria del Comune e la biblioteca comunale devono essere tenuti a disposizione dei cittadini, per la consultazione, un esemplare della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana, del presente Statuto, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e dei regolamenti Comunali.

 

Art.71 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

 

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4. Il regolamento per il diritto di accesso:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e le procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni, alle PRO LOCO, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini

 

CAPO III - Il difensore civico - Art.72 - Istituzione


1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In accordo con gli altri Comuni che fanno parte della Comunità Montana Mugello/Alto Mugello/Valdisieve e/o del Valdarno fiorentino, potrà essere istituito un unico Difensore Civico.
3. Per la nomina del Difensore Civico potrà essere inoltre stipulata convenzione con la Regione Toscana ai sensi art. 3, comma 2 L.R. n. 4/1994.
4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.


Art.73 - Attribuzioni

 

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli enti e le aziende da esso dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli Enti ed Aziende dipendenti copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
5. Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art. 17, comma 39 della legge n. 127/1997.

 

Art.74 - Nomina e requisiti


1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di Reggello.
4. Nel caso di un unico Difensore Civico a livello di Comunità Montana, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o Enti nella deliberazione consiliare istitutiva.

 

Art.75 - Durata in carica e revoca


1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

 
Art.76 - Rapporti con il Consiglio Comunale


1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
3. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

 

Art.77 - Mezzi del Difensore Civico


1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.