assunzione extracomunitari

assunzione extracomunitari

Ufficio: Polizia municipale
Referente: Agente di Polizia municipale
Indirizzo: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1
Tel: 055-8669235
Fax: 055-8669255
Orario di apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato 8:30 - 12:30; Martedì - Giovedì 15:00 - 18:00

Modalità di richiesta

In base al D.L. 286/98 Art. 23 Comma 1 "il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro".

Requisiti del richiedente

In base al D.L. 286/98 art. 3, comma 4 "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20" del suddetto D.L. "I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati nell'anno precedente".

Il richiedente deve, in ogni caso, dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

Documentazione da presentare

In base all'art. 7 del D.L. 286/98 il richiedente che assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario o apolide, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile in cui la persona presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La comunicazione redatta su apposito modello si presenta all'Ufficio di Polizia Municipale oppure si può inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso il termine di presentazione decorre dalla data di inoltro all'Ufficio postale.

Normativa di riferimento

Legge 286/98 Art. 3, 7, 21-27, 29-41.

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