ATTENZIONE ALLE PIANTE LUNGO LE LINEE FERROVIARIE

Il Sindaco, con propria ordinanza sindacale n. 263 del 19/12/2013, ricorda le responsabilità e gli obblighi dei proprietari di alberature che costeggiano le sedi ferroviarie. 

 


ORDINANZA N. 263/2013
IL SINDACO
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L. , D.Lgs. 267/200;

VISTA la nota della Prefettura di Firenze – Ufficio Territoriale del Governo – Area V / Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, pervenuta in data 11/12/2013 al nr. prot. 23916, avente ad oggetto “Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) spa – Applicazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 dell’11 luglio 1980”;

PRESO ATTO dell’invito rivolto ai Sindaci dei Comuni con territori interessati dall’attraversamento dell’infrastruttura ferroviaria di emanare apposita ordinanza nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie prescrivendo ad essi il rispetto delle disposizioni dettate da D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e, in particolare, degli art. 52 e 55;

VISTI:
- Il disposto di cui all’art. 52 del sovracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
- Il disposto di cui all’art. 55 del sovracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.

CONSIDERATI i rischi derivanti da:
- Una possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettano i limiti delle distanze di cui al già citato DPR 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa:
- Il pericolo d’incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria.

RITENUTO opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTI l’art. 50 e 54 del T.U.E.L.;

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Reggello, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorchè gestite da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la “caduta di alberi” e “pericolo di incendio e propagazione”, nel rispetto delle previsioni di cui agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:
- Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web;
- Divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- Trasmessa all’U.T.G. Prefettura di Firenze;
- Trasmessa alla Provincia di Firenze;
- Trasmessa alla Stazione VV.FF. di Figline Valdarno;
- Trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Reggello, alla locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato;
- Trasmessa al Comando Polizia Municipale di Reggello;
- Trasmessa alla Direzione Territoriale Produzione di Firenze R.F.I. Spa;

AVVERTE

Che eventuali trasgressori al presente provvedimento saranno puniti con le comminatorie stabilite al D.P.R. 753/1980, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, restando salve e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell’art. 650 Codice Penale.
Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le Forze dell’ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è l’Arch. Gerolama Tamborrino, Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

INFORMA

Chiunque via abbia interesse, che avverso il presente atto è ammesso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, per i soli motivi di legittimità, ricorso al Presidente della Repubblica.


Dalla Residenza Municipale 19/12/2013
IL SINDACO
Dott. Cristiano BENUCCI