Ordinanza Regionale a seguito del nuovo DPCM

Le disposizioni regionali valide dal 18 maggio per il contenimento del contagio da Covid-19

Rossi firma la nuova ordinanza con il calendario delle riaperture in Toscana
Da lunedì 18 maggio aprono bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetisti e stabilimenti balneari. Rimangono in vigore sanificazioni, obbligo della mascherina, distanza interpersonale minima di almeno un metro.

SCARICA L'ORDINANZA N.57 DEL 17 MAGGIO 2020 

 

Il Presidente ordina:


1. di assumere le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste;
2. di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai successivi paragrafi;
3. di riservarsi, visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni;

Disposizioni sanitarie

4. di stabilire che la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema sanitario ed in linea con quanto stabilito nel d.l. 33/2020 e nel DPCM l’andamento dei contagi e ne comunica quotidianamente gli esiti al Presidente della Regione;
5. di stabilire che in caso di miglioramento o aggravamento della situazione epidemiologica registrata dagli indicatori di cui al paragrafo precedente possano essere adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Disposizioni generali

6. di confermare, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;
7. di confermare, in presenza di più persone, l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
8. di confermare l’utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
9. di confermare che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni relative all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura;
10. di confermare che le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina.
11. di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
12. di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.4.2020, n. 48 del 3.5.2020, n. 53 del 6.5.2020. , con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, con esclusione dell’obbligo di consentire l’ingresso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studi professionali;

Disposizioni per attività specifiche

13. di confermare, relativamente agli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020, che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;
14. di disporre, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto stabilito dalle “disposizioni generali” sopra riportate, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
15. di disporre che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
16. di disporre, che l’attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alla DGRT n.136 del 02-03-2009, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;
17. di consentire fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l’allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso; dal 25 maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;
18. di confermare, anche per coloro che svolgono tirocini extra-curriculari, le disposizioni già previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo;
19. di disporre la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt’ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020. Si conferma anche in questo caso l’applicazione delle citate Linee guida regionali nonché, ove previsto, la limitazione ai soli associati;
20. di disporre, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, che l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio nel momento della consumazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto nei protocolli o nelle linee guida;
21. il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli regionali o delle linee guida regionali, o in assenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
22. le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio applicano le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l’attività o la ripresa;
23. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria. Tale periodo di validità si applica anche alle ordinanze di cui al successivo punto la cui vigenza era stata stabilita ai sensi dell’art.1 comma 2 del DL 19/2020. E’ confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.4.2020, n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020 con esclusione della lett. e) relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali, n. 49 del 3.05.2020, n. 53 del 6.5.2020, n. 54 del 6 maggio 2020.