ORDINANZA SINDACALE n° 108 /2012

Sicurezza urbana. disposizioni atte a contrastare il fenomeno dell’incuria, abbandono e degrado di immobili, manufatti, cantieri edili, aree scoperte privati e loro pertinenze.

Ordinanza Sindacale n° 108 /2012

OGGETTO: SICUREZZA URBANA. DISPOSIZIONI ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELL’INCURIA, ABBANDONO E DEGRADO DI IMMOBILI, MANUFATTI, CANTIERI EDILI, AREE SCOPERTE PRIVATI E LORO PERTINENZE.

IL SINDACO
 

 

RICHIAMATI:


• l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il Decreto Legge 23/05/2008 n. 92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
• il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2008, pubblicato in G.U. n. 186 del 09/08/2008, recante disposizioni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco;
• l’articolo 16 della Legge n. 689/1981;

PREMESSO CHE l’abbandono, l’incuria, il degrado di immobili, manufatti, cantieri edili, aree scoperte privati nonché delle loro pertinenze, ubicati sul territorio comunale, non solo incidono negativamente sull’ordinato vivere sociale procurando senso di insicurezza, ma ledono anche l’immagine del Comune a vocazione turistica;

CONSIDERATO CHE:
• aree scoperte, immobili, manufatti, cantieri edili privati e loro pertinenze, abbandonati e/o lasciati al libero accesso possono divenire luoghi di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale;
• tali situazioni possono determinare scadimento della qualità urbana, non solo perché quegli edifici e quelle aree sono abbandonati all’incuria, senza manutenzione e custodia, ma anche perché tale stato, a maggior ragione se accompagnato da occupazioni abusive, crea disagio sociale nella popolazione;
• alla luce delle norme richiamate, il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato ma che siano tali da compromettere la vivibilità della comunità, creando disagio od allarme sia perché idonei a facilitare l’insorgenza di più gravi fenomeni criminosi sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata e civile convivenza;
• tale degrado provoca rilevante nocumento d’immagine al Comune a forte vocazione turistica;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti in merito;

DATO ATTO CHE:
• la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Firenze, che con nota del 05/06/2012 prot.n. 11668 ha espresso il proprio nullaosta;
• non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 poiché il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone;


ORDINA

 

1) E’ fatto obbligo ai proprietari di immobili, di manufatti, di cantieri edili e di aree scoperte privati nonché loro pertinenze, dimessi, abbandonati e lasciati a libero accesso, indipendentemente dalla destinazione d’uso urbanistica, di provvedere alla loro custodia e manutenzione, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, quali occupazione abusive da parte di persone senza fissa dimora od irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nonché situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.

2) In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1) del presente dispositivo:
- di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l’accesso e l’ingresso indiscriminato ad immobili, manufatti, cantieri edili, aree scoperte di cui al punto 1) nonché alle loro pertinenze;
- di provvedere ai lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza immobili, manufatti, cantieri edili, aree scoperte privati nonché loro pertinenze di cui al punto 1) del presente dispositivo;
- di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti in immobili, manufatti, cantieri edili, aree scoperte privati nonché loro pertinenze di cui al punto 1) del presente dispositivo;
- installare adeguata e consona recinzione, anche in relazione all’aspetto estetico, in armonia con il contesto ambientale.


 

AVVERTE CHE

Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da leggi in vigore, nonché l’azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dal Comune per la pulizia, il ripristino e la bonifica dei luoghi, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

 

Il Comando di Polizia Municipale, cui la presente è inviata, è incaricato della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

 

COMUNICA

? che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Firenze entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio del Comune;
? ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, Reggello lì 05/06/2012


IL SINDACO
(Dott. Cristiano Benucci)