Spazi Aperti al Pubblico e Esercizi Commerciali; disciplina di accesso e utilizzo

Le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus disposte dal Comune di Reggello 

Con ordinanza n.72 del 3 maggio 2020 il Comune di Reggello definisce le regole di accesso agli spazi pubblici comunali e stabilisce le misure che devono adottare gli esercizi commerciali per contenere il contagio da Coronavirus.

DIVIETI E CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI (parchi e giardini, altre aree verdi) riaperti al pubblico.

A) L’accesso ai parchi, giardini ed altre aree verdi è consentito per passeggiare, sostare brevemente all’aria aperta nonché per svolgere attività sportiva - individualmente, ovvero insieme all’accompagnatore nel caso dei minori e delle altre persone non completamente autosufficienti accompagnati da adulti – purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
.
L’accesso non è invece consentito per organizzare eventi o attività ludiche o ricreative (manifestazioni, partite, giochi di gruppo), in quanto comportano assembramenti e determinano un alto rischio di contagio.

B) L’accesso è vietato:
- alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione;
- alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il
proprio medico curante.

C) L’accesso è fortemente sconsigliato:
- alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità.

D) In ogni caso, per accedere agli spazi comunali riaperti al pubblico, tutti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • è vietata ogni forma di assembramento;
  • è comunque necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (o quella di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportive); qualora si verifichino ripetuti assembramenti, o comunque non risulti possibile assicurare stabilmente il rispetto della distanza minima interpersonale, sarà necessario disporre nuovamente con ordinanza la chiusura degli spazi al pubblico. L’obbligo di distanziamento non si applica tra residenti nella medesima abitazione;
  • è obbligatorio indossare le mascherine, sempre negli spazi chiusi, e negli spazi aperti in tutte le circostanze in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale (così come prescrive l’ordinanza regionale n.26/2020); pertanto, quando si esce di casa, occorre indossare la mascherina o quanto meno portarla con sé per poterla indossare quando necessario; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. E’ altresì obbligatorio l’uso dei guanti quando si viene a contatto con gli elementi di arredo urbano presenti nei giardini (panchine, attrezzature fitness..)
  • si ricorda inoltre di osservare, anche quando si accede agli spazi aperti e vi si svolgono le attività consentite, le altre pertinenti misure generali di prevenzione igienico sanitaria vigenti, vale a dire: - lavarsi spesso e con cura le mani, anche utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; - praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); - evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol


E) Tutti i parchi, giardini e altre aree verdi privi di delimitazione fisica (cancellate, recinzioni, altre forme di chiusura perimetrale) sono accessibili, nel rispetto delle condizioni specifiche di cui al presente articolo, a partire dal 4 maggio 2020.

F) Sono accessibili a partire dal 4 maggio 2020, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutte le aree verdi munite di delimitazione fisica ad eccezione dei giardini pubblici in loc .Matassino , via Giovanni XXIII e quelli del Capoluogo , piazza Aldo Moro.

G) Resta comunque interdetto, in applicazione del DPCM 26 aprile 2020, l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per lo sport, e agli impianti sportivi a libera fruizione (campi da
basket, da calcetto, piste di pattinaggio, etc.) ubicati all’interno dei parchi e dei giardini pubblici.

ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI 
.
A) Dal giorno 4 maggio i cittadini possono recarsi ai cimiteri comunali per la cura delle sepolture e per visitare i defunti.

B) È fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina e i guanti protettivi.

C) In deroga alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria è consentito all’interno del cimitero o svolgimento del rito delle esequie o comunque denominato da parte di tutte le confessioni religiose ovvero in forma laica. Non necessitano specifiche autorizzazioni da parte dell’Autorità comunale. L’orario delle predette cerimonie funebri dovrà essere preventivamente comunicato agli addetti cimiteriali.

D) Negli spazi aperti dei Cimiteri comunali è consentito ai congiunti di presenziare alle operazioni di sepoltura, con l’eventuale partecipazione di un ministro del culto e fino ad un massimo di 15 persone. Con le stesse modalità è consentito assistere alla operazioni di esumazione e estumulazione eventualmente disposte dal Comune.

E) In entrambe le fattispecie, di cui alle lettere C e D, è per tutti i presenti obbligatorio indossare mascherine protettive e guanti e mantenere rigorosamente una distanza dalle altre persone di
almeno un metro.


F) Le presenti disposizioni si applicano anche al cimitero di Incisa, di proprietà del Comune di Figline e Incisa in Valdarno in deroga all’accordo di programma approvato con DCC 110 /2013 e si aggiungono ad eventuali disposizioni di polizia mortuaria impartite dal Comune di Figline e Incisa in Valdarno.

 

ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE DA ASPORTO


1. A partire dal 4 maggio 2020, è consentito l’accesso agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai soli fini dell’acquisto mediante asporto di cibi e bevande, secondo quanto disposto dall’art. 1, lettere aa) e bb), del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

2. Restano fermi, secondo quanto altresì disposto dal predetto art. 1, lettera aa), l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali, né in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata e nelle immediate vicinanze dello stesso. Non è consentito sostare nelle vicinanze del locale. È fatto obbligo al gestore dell’esercizio di rendere note all’ingresso del locale le disposizioni di cui al presente comma.

3. È fatto obbligo di utilizzo di contenitori monouso per l’asporto di cibi e bevande.

4. Si raccomanda inoltre agli esercizi di cui al comma 1, di organizzare il servizio di vendita mediante asporto in modo da assicurare (pur essendo cessato il periodo di efficacia delle ordinanze regionali n. 38/2020 e n. 41/2020) il rispetto delle vigenti misure sanitarie, ed in particolare di: - privilegiare la prenotazione dell’acquisto on-line o telefonica, in modo da garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano di regola per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno; - consentire di regola la presenza nel locale di un cliente alla volta e per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai posteggi in sede fissa di somministrazione di alimenti e bevande.

SCARICA L'ORDINANZA SINDACALE N.72 DEL 3 MAGGIO 2020