Assegno di maternità

Assegno di maternità

Ufficio: Ufficio Servizi Sociali
Referente: Toschi Tiziana
Responsabile: Dott.ssa Silvia Giannelli
Indirizzo: Piazza C.A. Dalla Chiesa, 1
Tel: 055 8669277
Fax: 055 8669277
E-mail: sociale@comune.reggello.fi.it
Orario di apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:00 alle 12:30; Martedì - Giovedì dalle 15:15 - 17:45

Descrizione

Domanda per la richiesta dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della L.448/98

Modalità di richiesta

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE il cittadino può rivolgersi ad un CAAF. Il servizio è gratuito. La domanda va indirizzata al Comune di Reggello U.O. Servizi Sociali entro 6 mesi dalla nascita del figlio o del suo ingresso nella famiglia anagrafica, in caso di adozione o di affidamento preadottivo. Può essere presentata:

  • per posta: raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale): Comune di Reggello Piazza Roosevelt 1 50066 Reggello (FI)
  • a mano nei giorni di ricevimento al pulbblico

Requisiti del richiedente

L'assegni di maternità concesso dal Comune ed erogato dall'INPS, è una prestazione monetaria rivolta alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano fruito di altra indennità di maternità o ne abbiano percepita una di importo inferiore a quello dell'assegno stesso. In quest'ultimo caso l'eleboratrici interessate posso avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.
Per il 2017 l'importo mensile dell'assegno è di € 338,89 per complessivi € 1694,45 che saranno erogati in un unica soluzione.

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre, residente nel Comune di Reggello, che sono:

  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine non comunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • cittadine non comunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o italiano della durata di 5 anni
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro

straniere titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria

Ulteriori requisiti:

  • che la domanda sia presentata al Comune di residenza della richiedente nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
  • non benefiriare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria erogata dall'INPS o da altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune
  • che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella prorpria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento pre adottivo o in adozione senza affidamento
  • che il figlio o il minori in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato
  • che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, oppure da uno dei soggetti indicati negli approfondimenti
  • che il nucleo familiare della richiedente presenti un ISEE non superiore, per le nascite, gli affidfamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01/01/2017 al 31/12/2017, a € 16954,95.

    In casi particolari l'assegno può essere richiesto dal padre
     

Documentazione da presentare

I moduli di domanda devono essere compilati in ogni loro parte e devono essere accompagnati dai seguenti allegati:

  • Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente guida, Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno)
  • Attestazione ISEE minorenni
  • In caso di separazione copia della sentenza di separazione.

 

Tempi

L'assegno sarà concesso dal Comune con proprio provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'elenco degli aventi diritto sarà poi trasmesso all'INPS che provvederà al pagamento.

Normativa di riferimento

L. 448/98

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