Opere pubbliche

In questa sezione vengono raccolte le informazioni relative alle opere pubbliche, con particolare riguardo a quelle richieste dall'art. 38 del d.lgs. 33/2013.


Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013
Art.  38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
  2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

Le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del d.lgs. 33/2013 sono reperibili alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze) tale pubblicazione assolve anche agli obblighi della Legge 190/2012 (parte lavori).

Ogni anno la sezione viene aggiornata con l'inserimento dei programmi triennali approvati.