Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

(articolo 28, comma 1 D.Lgs. 33/2013)

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  province pubblicano  i  rendiconti  di  cui  all'articolo  1,  comma  10,  del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

----- La norma non è di diretta applicazione per i Comuni ----