Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di Stato Civile
Separazione e divorzio
Dettagli

A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare oppure modificare le condizioni di separazione/divorzio.
L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile non è consentito in presenza di:
- almeno uno dei coniugi è residente nel Comune di Reggello oppure è questo il comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dello stesso in caso di celebrazione all’estero
- figli minori dei coniugi
- figli maggiorenni incapaci o portatori di un handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992
- figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
- necessità di disporre del proprio patrimonio (es. assegnazione della casa coniugale)
- in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se consensuale, oppure 1 anno, se la separazione fu giudiziale.
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste in caso di separazione e di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:
- negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte oppure, se sussistono determinate condizioni;
- sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'art. 12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
I coniugi possono concludere davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, limitatamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra i coniugi.
Come fare
I coniugi devono telefonare all'Ufficio di Stato Civile o inviare una mail indicando i loro dati, il Comune di attuale residenza ed allegando i documenti di identità. Ritenuta la propria competenza a procedere e espletata l'istruttoria, l'Ufficiale di Stato Civile darà un appuntamento durante il quale viene compilato e sottoscritto l'accordo con il quale i coniugi rendono la dichiarazione di volersi separare o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Cosa serve
Entrambi i coniugi devono compilare e sottoscrivere il modulo di dichiarazione sostitutiva relativo all’accordo che intendono definire.
I moduli possono essere consegnati direttamente all’ufficio di stato civile, accompagnati da copia del documento di entrambe le parti anche da uno solo dei coniugi oppure trasmessi all’indirizzo email: anagrafe@comune.reggello.fi.it o PEC: comune.reggello@postacert.toscana.it
Per prenotare l’appuntamento: 055 8669368 / 311
Cosa si ottiene
La separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, secondo l’accordo sottoscritto.
Tempi e scadenze
Dalla data di dichiarazione della separazione decorre il termine di 6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio.
Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'Ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento, successivo di almeno trenta giorni, per la conferma dell'accordo.
Se i coniugi non si presentano a questo secondo appuntamento, l'accordo non è confermato.
Quanto costa
Diritto fisso di € 16,00 da pagare tramite il servizio on line pagoPA prima del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo.
Accedi al servizio
Vincoli
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all'uso della casa coniugale, all'assegno di mantenimento dei figli), mentre è possibile stabilire la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o divorzile.
L'accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall'art. 3 della legge 898/1970.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014
Legge n.162/2014