Accesso agli atti
Dettagli
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
Si specifica che da questo servizio sono escluse le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie che devono essere richieste tramite l'apposito portale SUE
Descrizione
Esistono tre tipologie di accesso agli atti amministrativi: l'accesso documentale o procedimentale (Legge 241/1990), l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013).
Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta, la pubblica amministrazione può rifiutare la richiesta di accesso, indicando i motivi per i quali ritiene che la richiesta sia irragionevole.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'amministrazione decide in ordine alla richiesta
ATTENZIONE! Per la richiesta di accesso agli atti delle pratiche edilizie, vedere il nuovo modulo da presentare e le relative informazioni specifiche, cliccando qui o accedere al portale SUE
Come fare
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
l’accesso documentale o procedimentale (di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il cittadino richiedente deve infatti avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
La normativa sul diritto di accesso dispone che deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione che si intende tutelare è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
La richiesta di accesso, (nella quale devono essere indicati gli estremi e/o i riferimenti necessari per la ricerca e l'individuazione dell'atto in questione) può essere di due tipi:
- INFORMALE: si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente;
- FORMALE: si esercita mediante richiesta scritta, utilizzando il servizio online o nel caso in cui non sia possibile utilizzare il servizio online utilizzando l'apposito modulo. Il modulo compilato (vedi in Cosa serve) e la copia del documento di identità possono essere consegnati una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.reggello.fi.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.reggello@postacert.toscana.it
- direttamente all'ufficio protocollo del Comune
tramite servizio postale
Se entro 30 giorni dalla richiesta il richiedente non ha ricevuto risposta, la richiesta si intende respinta. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne da' comunicazione al richiedente, tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
In caso di mancato riscontro o di diniego, il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
- l’accesso civico semplice è destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013).
- l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni per i quali non sussiste obbligo di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (articolo 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).
Si ricorda che da questo servizio sono escluse le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie che devono essere richieste tramite l'apposito portale SUE
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE o CNS:
- Per attivare SPID, visita questa pagina
- Per attivare la CIE, visita questa pagina
- Per attivare la CNS, visita questa pagina
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il servizio online, l'istanza può essere presentata utilizzando l'apposito 'modulo' tramite mail protocollo@comune.reggello.fi.it, o PEC comune.reggello@postacert.toscana.it
Accesso civico semplice: l'istanza deve essere presentata tramite apposito "Modello accesso civico semplice" ed inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite mail protocollo@comune.reggello.fi.it o PEC comune.reggello@postacert.toscana.it
Accesso civico generalizzato: l'istanza deve essere presentata tramite apposito 'Modello accesso civico generalizzato' ed inviato all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oppure, all'Ufficio Protocollo del Comune di Reggello tramite mail protocollo@comune.reggello.fi.it o PEC comune.reggello@postacert.toscana.it
In ogni caso la domanda di accesso può essere presentata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura degli uffici, oppure può essere inviata tramite pec, email o per posta.
Cosa si ottiene
Accesso documentale: la presa visione e la estrazione di copia del documento richiesto
Accesso civico semplice: la pubblicazione dei dati o documenti richiesti nel sito internet dell'Amministrazione
Accesso civico generalizzato: i dati o i documenti richiesti, salvo non ricorra taluna delle esclusioni o dei limiti di cui all'articolo 5 bis , comma 2, ai sensi del quale:
"L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali."
Tempi e scadenze
Quanto costa
- Generalmente gratuito
- Possono essere applicati diritti di ricerca in relazione alla tipologia del documento richiesto e costi per l'eventuale stampa dei documenti, determinati e aggiornati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
Procedure collegate all'esito
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale dell'accesso civico e dell'accesso agli atti (approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 27.10.2017, la risposta dell'ufficio competente deve essere comunicata ai richiedenti entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di presentazione della richiesta.
Se entro 30 giorni dalla richiesta il richiedente non ha ricevuto risposta, la richiesta si intende respinta.
In caso di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione al richiedente entro dieci (10) giorni dalla presentazione, mediante mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Accedi al servizio
Casi particolari
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 241/1990 art. 24
Le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato sono specificate negli art. 9,10 e 11 del Regolamento in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato
ATTENZIONE! Da questo servizio sono escluse le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie per le quali si invita a vedere il nuovo modulo da presentare e le relative informazioni specifiche, cliccando qui o ad accedere al portale SUE tramite il quale devono essere presentate le relative richieste on line.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- D.Lgs 33 del 14/3/2013