Accesso agli atti
Dettagli
Si specifica che da questo servizio sono escluse le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie che devono essere richieste tramite l'apposito portale SUE.
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
Descrizione
Esistono tre tipologie di accesso agli atti amministrativi: l'accesso documentale o procedimentale (Legge 241/1990), l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013).
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
l’accesso documentale o procedimentale (di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/90) pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il cittadino richiedente deve infatti avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
La normativa sul diritto di accesso dispone che deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione che si intende tutelare è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
- l’accesso civico semplice destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013).
- l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni per i quali non sussiste obbligo di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (articolo 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).
ATTENZIONE! Per la richiesta di accesso agli atti delle pratiche edilizie, si invita a fare riferimento al sito riportato nella sezione link esterni e alla scheda "Accesso agli atti alle pratiche edilizie ed urbanistiche" (vedi sezione "Schede collegate") della presente pagina.
Come fare
La richiesta deve essere effettuata on line utilizzando il pulsante "Accedi al servizio" presente in questa pagina.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre essere in possesso di:
- SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Una volta attivato il servizio on line occorre compilare e allegare i file di quanto richiesto a seconda delle tipologia di accesso selezionata.
(Eventuale) Delega con documento di riconoscimento (fronte retro) o atto del tribunale in caso di tutela legale, se la domanda on line è compilata da persona diversa dal diretto interessato.
Cosa si ottiene
Accesso documentale (Legge n. 241/1990): la presa visione e la estrazione di copia del documento richiesto
Accesso civico semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013): la pubblicazione dei dati o documenti richiesti nel sito internet dell'Amministrazione
Accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013): le informazioni, i dati o i documenti richiesti, salvo non ricorra taluna delle esclusioni o dei limiti di cui all'articolo 5 bis , comma 2, ai sensi del quale:
"L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali."
Tempi e scadenze
Quanto costa
La presentazione della pratica "on line" non prevede alcun pagamento.
Possono essere applicati diritti di ricerca in relazione alla tipologia del documento richiesto e costi per l'eventuale stampa dei documenti, determinati e aggiornati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, da pagare secondo le modalità indicate dall'ufficio comunale competente.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
La richiesta può essere presentata anche attraverso ulteriori modalità, descritte nella scheda "Presentazione richiesta accesso agli atti - altre modalità" (vedi sezione "Schede collegate").
Le richieste di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie non rientrano in questo servizio e devono essere presentate tramite l’apposito Portale SUE (vedi sezione Link esterni) o accedendo alla scheda "Accesso agli atti alle pratiche edilizie ed urbanistiche" (vedi sezione "Schede collegate")
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- D.Lgs 33 del 14/3/2013